Il soggetto imprenditore, già attivo nell'ambito del comprensorio industriale, che intende modificare la propria attività deve inoltrare all'Ente:
- una preliminare richiesta di autorizzazione
- una dettagliata relazione illustrativa dell'attività proposta
- una planimetria dello stabilimento che dia conto del nuovo ciclo produttivo.
Per quanto riguarda l'individuazione delle attività idonee all'insediamento nel comprensorio industriale, si riporta di seguito lo specifico Regolamento attività insediabili nel comprensorio industriale (.pdf) , approvato con deliberazione n. 146 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 16 ottobre 2003:
- Art. 1 - Ai sensi degli art. 1, comma 2., ed art. 7, comma a), della Legge Regionale 1 ottobre 2002 n. 25, l'E.Z.I.T. amministra il proprio comprensorio industriale anche autorizzando gli insediamenti di attività industriali, economiche e di servizi. Il presente Regolamento disciplina le funzioni autorizzatorie riferite alle parti del territorio che gli strumenti urbanistici dei Comuni individuano come industriali e artigianali e classificate come zone D1 e D3A che, per condizioni geomorfologiche e per la presenza di opere di urbanizzazione siano effettivamente utilizzabili a scopi insediativi.
- Art. 2 - Nelle more dell'approvazione del piano infraregionale dell'Ente con il quale saranno puntualmente definite e regolamentate le zone produttive rientranti nell'ambito di competenza dell'E.Z.I.T. e ferme restando le attuali disposizioni in materia urbanistica contenute nei piani regolatori dei comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle, il presente Regolamento individua in via transitoria le attività ritenute compatibili rispetto alle destinazioni d'uso stabilite dai rispettivi strumenti urbanistici comunali.
- Art. 3 - Nelle zone classificate D1 sono da ritenere idonee all'insediamento le attività:
- industriali;
- artigianali;
- economiche in genere e di servizio (incluse le sedi sindacali e quelle delle associazioni di categoria), purché connesse alle attività industriali e/o artigianali;
- commerciali (all'ingrosso ed al dettaglio), purché svolte nello stesso immobile ove è esercitata la principale attività industriale e/o artigianale e riguardino prodotti propri e/o attinenti e complementari agli stessi ovvero alla principale attività;
- di ristorazione o comunque di somministrazione cibi e bevande nonché quelle ricettive, in funzione della loro principale finalità di servizio in favore degli addetti nel comprensorio industriale.
L'autorizzazione all'insediamento delle attività di cui al precedente punto e), ove ritenute compatibili con gli strumenti urbanistici in vigore, non potrà prescindere dalla preventiva valutazione di coerenza con le effettive esigenze del bacino di utenza.
Nelle aree pur comprese in zone D1, ma effettivamente non utilizzabili per l'insediamento delle attività di cui ai precedenti punti a) usque e) a causa della mancanza di adeguate opere di urbanizzazione, potranno insediarsi attività diverse purchè compatibili con lo stato dei luoghi e purchè agevolmente riconvertibili, trasformabili e/o rimuovibili, previo assenso del Comune e dalle altre Amministrazioni competenti.
Art. 4 - Nelle zone D3a sono da ritenere idonee all'insediamento le attività:
- di cui alle lettere a) usque e) del precedente art. 3;
- di deposito;
- commerciali purché non riferite a prodotti di largo e generale consumo (alimentari, abbigliamento, drogheria);
- di sodalizi senza fini di lucro (sportivi, ricreativi, ecc.) che inequivocabilmente si avvalgano di forniture di prodotti e servizi da parte di imprese industriali ed artigianali limitrofe ovvero forniscano servizi alle imprese del comprensorio industriale o risultino comunque destinate a soddisfare le esigenze dei dipendenti delle medesime e, comunque, in siti che, per caratteristiche costruttive e ridotta superficie, risultino poco o nulla interessanti per la generalità degli insediamenti produttivo - economici.