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Modalità di insediamento
Le procedure per avviare un insediamento nel comprensorio industriale triestino traggono fondamento giuridico nella Legge Regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (come modificata ed integrata con la Legge Regionale 30 aprile 2003, n. 12) e principalmente:
  • nell'art. 1, comma 2: L'EZIT amministra il comprensorio industriale anche con funzioni autorizzatorie delle attività ritenute idonee e compatibili con la pianificazione del territorio e con la destinazione d'uso urbanistica.
  • nell'art. 7, comma 1: . l'EZIT, in particolare:
    • punto a) promuove e favorisce lo sviluppo economico e infrastrutturale dell'area amministrata autorizzando gli insediamenti di attività industriali, economiche e di servizi;
    • punto c) acquisisce, vende e dà in locazione aree ed immobili al fine di consentire la realizzazione di insediamenti industriali, economici e di servizi o di attività connesse;
    • punto f) esercita funzioni di vigilanza sulla realizzazione dei progetti e dei programmi autorizzati;
    • nell'art. 11, comma 1: L'efficacia degli atti di trasferimento della proprietà relativi agli immobili esistenti nell'ambito territoriale dell'EZIT, esclusi quelli ad uso abitativo, è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte dell'Ente stesso di apposita approvazione.

Il soggetto imprenditore interessato ad insediarsi nel comprensorio industriale (sia mediante acquisto o locazione/sublocazione d'immobile) deve chiedere all'EZIT la preliminare autorizzazione all'insediamento, compilando l'apposito modulo Modulo insediamento ed allegando i documenti indicati nella quarta pagina dello stesso (mod.insediamento.pdf). Si precisa che pari procedura va seguita anche nel caso di trasferimenti all'interno del comprensorio industriale.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione all'insediamento (che avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'EZIT oppure con decreto a cui vengono allegate le obbligazioni da inserire nel successivo atto di compravendita o locazione/sublocazione) il soggetto imprenditore può stipulare il contratto di compravendita (che, ai sensi del richiamato art. 11 della L.R. 25/2002, dovrà essere poi approvato dall'Ente) ovvero il contratto di locazione (copia conforme del quale dovrà essere trasmessa all'Ente).
I successivi progetti di costruzione o ristrutturazione, in qualsiasi forma redatti, devono essere sottoposti a preventivo parere dell'Ente mediante presentazione, con specifica richiesta in carta semplice, di due copie dell'elaborato grafico e della relativa relazione tecnica.

Diverso è l'iter del procedimento qualora il soggetto imprenditore presenti istanza di acquisto o locazione di edifici industriali o terreni di proprietà dell'EZIT: trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicizzazione, all'interno del sito Internet dell'Ente, della disponibilità dell'immobile, tutte le richieste pervenute, dopo il preventivo accertamento di idoneità all'insediamento nel comprensorio, verranno sottoposte a valutazione comparata, in conformità a quanto disposto nel Regolamento per la vendita e la locazione di beni immobiliari (.pdf), per la formazione di una graduatoria di punteggio che, se approvata ovvero modificata dal Consiglio di Amministrazione, individuerà l'assegnatario del bene. Per la cessione dei terreni edificabili ad uso industriale - artigianale, ove accertata l'idoneità all'insediamento, di norma non è prevista la formazione di alcuna graduatoria a meno che, per la medesima area, non vi siano due o più richieste.